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D.P.R. 10/06/2004 n. 173i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma. Art. 11 - Direzione generale per gli archivi 1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietā privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici; e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici; h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalitā di consultazione dei medesimi; m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; n) esprime la volontā dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; o) coordina l'attivitā delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivi stici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363; s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera t). 3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), č di norma delegata ai soprintendenti archivistici. Art. 12 - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali 1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle age- volazioni previste dalla normativa fiscale; g) esprime la volontā dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca; m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attivitā istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996 n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363. Art. 13 - Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione 1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed č competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, č competente per l'attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'appro vazione del Ministro; b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivitā di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilitā e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attivitā di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero. Art. 14 - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualitā dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attivitā culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286; b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivitā del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989 n. 322; c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Art. 15 - Direzione generale per il cinema 1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attivitā cinematografiche. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivitā cinematografiche e promuove la cultura cinematografica; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. 3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivitā cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente. Art. 16 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport 1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attivitā di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonchč in materia di attivitā sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivitā dello spettacolo; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazio nale per il dramma antico (INDA); d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport; e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno compe tenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping); f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero; h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo. |
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